{"id":306,"date":"2016-03-31T06:59:49","date_gmt":"2016-03-31T06:59:49","guid":{"rendered":"http:\/\/www.cnaavellino.it\/cnaavellino\/?p=306"},"modified":"2016-03-31T06:59:49","modified_gmt":"2016-03-31T06:59:49","slug":"autotrasporto-rimborso-accise-1-trimestre","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/www.cnaavellino.it\/cnaavellino\/2016\/03\/31\/autotrasporto-rimborso-accise-1-trimestre\/","title":{"rendered":"Autotrasporto, rimborso accise 1\u00b0 trimestre"},"content":{"rendered":"<div class=\"section\">\n<div class=\"layoutArea\">\n<div class=\"column\">\n<p>Con riferimento all\u2019agevolazione in oggetto, si fa presente che, per quanto attiene ai consumi di gasolio effettuati tra il 1\u00b0 gennaio e il 31 marzo dell\u2019anno in corso, la dichiarazione necessaria alla fruizione dei benefici fiscali previsti dalla legislazione vigente dovr\u00e0 essere presentata entro il 2 maggio 2016.<\/p>\n<p>A tal riguardo si fa presente quanto segue.<\/p>\n<p>I) Disponibilit\u00e0 del software<\/p>\n<p>Sul sito Internet dell&#8217; Agenzia, all\u2019indirizzo www.agenziadogane.gov.it (Dogane \u2013 In un click \u2013 Accise \u2013 Benefici per il gasolio da autotrazione \u2013 Benefici gasolio autotrazione 1\u00b0 trimestre 2016) \u00e8 disponibile il software aggiornato per la compilazione e la stampa della dichiarazione relativa al primo trimestre 2016.<\/p>\n<p>Per i soggetti che non si avvalgono del Servizio Telematico Doganale \u2013 E.D.I., per il quale si rinvia al paragrafo V), si rammenta che il contenuto della dichiarazione di consumo presentata in forma cartacea e resa ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.P.R. n. 445\/2000 deve essere riprodotto su supporto informatico (CD-rom, DVD, pen drive USB) da consegnare unitamente alla medesima dichiarazione.<\/p>\n<p>Come precisato con la Circolare n. 125\/D, del 20.06.2000, sono competenti alla ricezioni delle dichiarazioni:<\/p>\n<ul>\n<li>&#8211; \u00a0per le imprese nazionali: l\u2019Ufficio delle Dogane territorialmente competente\n<p>rispetto alla sede operativa dell\u2019impresa o, nel caso di pi\u00f9 sedi operative, quello competente rispetto alla sede legale dell\u2019impresa o alla principale tra le sedi operative;<\/li>\n<li>&#8211; \u00a0per le imprese comunitarie obbligate alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia: l\u2019Ufficio delle Dogane territorialmente competente rispetto alla sede di rappresentanza dell\u2019impresa;<\/li>\n<li>&#8211; \u00a0per le imprese comunitarie non obbligate alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia: l\u2019Ufficio delle Dogane di Roma I.<\/li>\n<\/ul>\n<p>II) Importo rimborsabile<\/p>\n<p>In attuazione dell\u2019art. 61, comma 4, del D.L. n. 1\/2012, convertito, con modificazioni dalla legge n. 27\/2012, tenuto conto dei rimborsi riconosciuti in ragione dei precedenti aumenti dell\u2019aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, si evidenzia che la misura del beneficio riconoscibile \u00e8 pari a:<\/p>\n<p>&#8211; \u20ac 214,18609 per mille litri di prodotto, in relazione ai consumi effettuati tra il 1\u00b0 gennaio e il 31 marzo 2016.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"section\"><\/div>\n<div class=\"section\">III) Aventi diritto, termini di presentazione della dichiarazione e modalit\u00e0 di fruizione del rimborso<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"page\" title=\"Page 4\">\n<div class=\"section\">\n<div class=\"layoutArea\">\n<div class=\"column\">\n<p>Per quanto attiene all\u2019individuazione dei soggetti che possono usufruire dell\u2019agevolazione in questione, si conferma che hanno diritto al beneficio sopra descritto:<\/p>\n<ol>\n<li>a) \u00a0gli esercenti l\u2019attivit\u00e0 di autotrasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate;<\/li>\n<li>b) \u00a0gli enti pubblici e le imprese pubbliche locali esercenti l\u2019attivit\u00e0 di trasporto di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e relative leggi regionali di attuazione;<\/li>\n<li>c) \u00a0le imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 285, le imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale di cui al citato Decreto Legislativo n. 422 del 1997, le imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario di cui al Regolamento (CE) n. 1073\/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009;<\/li>\n<li>d) \u00a0gli enti pubblici e le imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Per ottenere il rimborso dell\u2019importo indicato al paragrafo II), ai fini della restituzione in denaro o dell\u2019utilizzo in compensazione dello stesso, i soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d) presentano, pertanto, l\u2019apposita dichiarazione agli Uffici delle dogane territorialmente competenti con l\u2019osservanza delle modalit\u00e0 stabilite con il regolamento emanato con D.P.R. 9 giugno 2000, n. 277, (G.U. n. 238 dell\u201911 ottobre 2000) dal 1\u00b0 aprile ed entro il sopraindicato termine del 2 maggio 2016.<\/p>\n<p>Per la fruizione dell\u2019agevolazione con il Modello F24 deve essere utilizzato il CODICE TRIBUTO 6740, per il cui utilizzo si rinvia a quanto comunicato con la nota RU-57015 del 14.5.2015.<\/p>\n<p>Si evidenzia, inoltre, che, a norma del comma 2 del ripetuto art. 61 del D.L. n. 1\/2012, rispetto ai crediti riconosciuti con riferimento ai consumi effettuati a decorrere dal 2012 non operano le limitazioni previste dall\u2019art. 1, comma 53, della legge n. 244\/2007. Tali crediti potranno, quindi, essere compensati anche ove l\u2019importo complessivo annuo dei crediti d\u2019imposta derivanti dal riconoscimento di agevolazioni concesse alle imprese, da indicare nel \u201cQUADRO RU\u201d del modello di\u00a0dichiarazione dei redditi, superi il limite di \u20ac 250.000, indicato dall\u2019art. 1, comma 53, sopra richiamato.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"page\" title=\"Page 5\">\n<div class=\"section\">\n<div class=\"layoutArea\">\n<div class=\"column\">\n<p>Per l\u2019accreditamento su conto corrente in altro Stato dell\u2019U.M.E. \u00e8 richiesta l\u2019indicazione dei codici BIC (Bank identification code) e IBAN (International bank address number).<\/p>\n<p>Come gi\u00e0 evidenziato nelle precedenti comunicazioni, quanto alla documentazione da utilizzare per comprovare gli avvenuti consumi, si conferma che:<\/p>\n<ul>\n<li>\uf0b7 \u00a0gli esercenti l\u2019attivit\u00e0 di autotrasporto di merci di cui alla suddetta lettera a) sono tenuti a comprovare i consumi effettuati esclusivamente mediante le relative fatture di acquisto;<\/li>\n<li>\uf0b7 \u00a0i soli esercenti l\u2019attivit\u00e0 di trasporto persone di cui alle suddette lettere b), c) e d) possono giustificare i consumi di gasolio per autotrazione, dichiarati ai fini della fruizione del beneficio in parola, anche con scheda carburante.\n<p>IV) Fattispecie escluse dall\u2019agevolazione<\/p>\n<p>La legge 28.12.2015, n. 208 (Legge di Stabilit\u00e0 2016), ha ristretto ancor pi\u00f9 all\u2019art.1, comma 645, il campo di applicazione dell\u2019agevolazione in esame escludendone a decorrere dal 1\u00b0 gennaio 2016 il gasolio per autotrazione consumato dai veicoli di categoria euro 2 o inferiore.<\/p>\n<p>Con ci\u00f2 assorbendo la precedente esclusione introdotta dall\u2019art.1, comma 233, della legge 23.12.2014, n.190 (Legge di Stabilit\u00e0 2015), con effetto dal 1\u00b0 gennaio 2015, per i consumi di gasolio dei veicoli di categoria euro 0 o inferiore.<\/p>\n<p>A tal fine, nella dichiarazione trimestrale di rimborso, l\u2019esercente attesta (con la valenza assegnata alle dichiarazioni sostitutive dal D.P.R. n. 445\/2000) puntualmente l\u2019insussistenza della descritta condizione che impedisce il riconoscimento del credito d\u2019imposta dichiarando che il gasolio consumato per cui si chiede il beneficio non \u00e8 stato impiegato per il rifornimento dei veicoli di categoria euro 2 o inferiore.<\/p>\n<p>Al riguardo, ribadito che sono classificabili come appartenenti alle categorie euro 0 o inferiore i veicoli la cui carta di circolazione non riporta alcun riferimento alla normativa comunitaria dell\u2019Unione Europea, per l\u2019individuazione delle nuove categorie escluse euro 1 ed euro 2 si rinvia alla disciplina comunitaria di settore richiamandone, a titolo meramente esemplificativo, rispettivamente la direttiva 91\/542\/CEE del Consiglio del 1\u00b0 ottobre 1991 (euro 1) e la direttiva 96\/1\/CE del\u00a0Parlamento europeo e del Consiglio del 22.1.1996 nonch\u00e8 la predetta direttiva 91\/542\/CEE, per i valori limite di emissioni fissati nella riga B (euro 2).<\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"page\" title=\"Page 6\">\n<div class=\"section\">\n<div class=\"layoutArea\">\n<div class=\"column\">\n<p>Tanto precisato, appare utile ribadire che non sono ammessi all\u2019agevolazione i consumi di gasolio per autotrazione impiegati dai:<\/p>\n<p>&#8211; veicoli di categoria euro 2 o inferiore, in relazione ai soggetti di cui alle lett. a), b) e c) del paragrafo III;<\/p>\n<p>&#8211; veicoli di massa massima complessiva inferiore a 7,5 tonnellate, in relazione ai soggetti di cui alla lett. a) del paragrafo III.<\/p>\n<p>V) Invio telematico delle dichiarazioni<\/p>\n<p>Si rammenta che gli utenti interessati possono trasmettere le proprie dichiarazioni anche per mezzo del Servizio Telematico Doganale \u2013 E.D.I.<\/p>\n<p>A tal riguardo, si richiamano di seguito le modalit\u00e0 tecniche ed operative finalizzate all\u2019utilizzo del Servizio suddetto:<\/p>\n<p>\uf0b7 gli utenti interessati devono richiedere all\u2019Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, qualora non ne siano gi\u00e0 in possesso, l\u2019abilitazione all\u2019utilizzo del Servizio Telematico Doganale \u2013 E.D.I.;<\/p>\n<p>\uf0b7 le istruzioni per la richiesta dell\u2019abilitazione, nonch\u00e9 le modalit\u00e0 tecniche ed operative di trasmissione dei dati per il tramite del Servizio Telematico Doganale, sono disponibili sul sito di questa Agenzia, all\u2019indirizzo www.agenziadogane.gov.it, nella specifica sezione ad esso relativa.<\/p>\n<p>Per la predisposizione dei file, relativi alle dichiarazioni, da inviare a mezzo del Servizio Telematico Doganale, \u00e8 possibile:<\/p>\n<p>\uf0b7 utilizzare il software, corredato dalle relative istruzioni (manuale utente), presente sul sito di questa Agenzia nella sezione \u201cAccise &#8211; Benefici per il gasolio da autotrazione &#8211; Benefici gasolio autotrazione 1\u00b0 trimestre 2016\u201d.<\/p>\n<p>Oppure:<\/p>\n<p>\uf0b7 fare riferimento al \u201ctracciato record\u201d, pubblicato sul sito di questa Agenzia nella sezione \u201cAccise &#8211; Benefici per il gasolio da autotrazione &#8211; Benefici gasolio autotrazione 1\u00b0 trimestre 2016 &#8211; Software gasolio autotrazione 1\u00b0 trimestre 2016\u201d, per predisporre autonomamente i file da inviare.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"section\">VI) Termini di utilizzo del credito maturato nel precedente trimestre<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"column\">\n<p>Si rammenta che, per effetto delle modifiche introdotte dall\u2019art. 61 del D.L. n. 1\/2012 sopra menzionato, i crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al quarto trimestre dell\u2019anno 2015 potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2017.<\/p>\n<p>Da tale data decorre il termine, previsto dall\u2019art. 4, comma 3, del D.P.R. n. 277\/2000, per la presentazione dell\u2019istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione, la quale dovr\u00e0, quindi, essere presentata entro il 30 giugno 2018.<\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/www.agenziadoganemonopoli.gov.it\/wps\/wcm\/connect\/internet\/ed\/dogane\/operatore\/accise\/benefici%20per%20il%20gasolio%20da%20autotrazione\/benefici%20gasolio%20autotrazione%201trim%202016\">http:\/\/www.agenziadoganemonopoli.gov.it\/wps\/wcm\/connect\/internet\/ed\/dogane\/operatore\/accise\/benefici per il gasolio da autotrazione\/benefici gasolio autotrazione 1trim 2016<\/a><\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Con riferimento all\u2019agevolazione in oggetto, si fa presente che, per quanto attiene ai consumi di gasolio effettuati tra<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":"","_links_to":"","_links_to_target":""},"categories":[13],"tags":[],"post_badge":[],"post_folder":[],"class_list":["post-306","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-fita"],"featured_image_urls":{"full":"","thumbnail":"","medium":"","medium_large":"","large":"","1536x1536":"","2048x2048":"","morenews-featured":"","morenews-large":"","morenews-medium":""},"author_info":{"info":["CNA FITA\/CAT"]},"category_info":"<a href=\"http:\/\/www.cnaavellino.it\/cnaavellino\/category\/fita\/\" rel=\"category tag\">Fita<\/a>","tag_info":"Fita","comment_count":"0","_links":{"self":[{"href":"http:\/\/www.cnaavellino.it\/cnaavellino\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/306","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"http:\/\/www.cnaavellino.it\/cnaavellino\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"http:\/\/www.cnaavellino.it\/cnaavellino\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/www.cnaavellino.it\/cnaavellino\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/www.cnaavellino.it\/cnaavellino\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=306"}],"version-history":[{"count":1,"href":"http:\/\/www.cnaavellino.it\/cnaavellino\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/306\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":307,"href":"http:\/\/www.cnaavellino.it\/cnaavellino\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/306\/revisions\/307"}],"wp:attachment":[{"href":"http:\/\/www.cnaavellino.it\/cnaavellino\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=306"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"http:\/\/www.cnaavellino.it\/cnaavellino\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=306"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"http:\/\/www.cnaavellino.it\/cnaavellino\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=306"},{"taxonomy":"post_badge","embeddable":true,"href":"http:\/\/www.cnaavellino.it\/cnaavellino\/wp-json\/wp\/v2\/post_badge?post=306"},{"taxonomy":"post_folder","embeddable":true,"href":"http:\/\/www.cnaavellino.it\/cnaavellino\/wp-json\/wp\/v2\/post_folder?post=306"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}