{"id":397,"date":"2016-05-12T10:23:22","date_gmt":"2016-05-12T10:23:22","guid":{"rendered":"http:\/\/www.cnaavellino.it\/cnaavellino\/?p=397"},"modified":"2016-05-12T10:23:22","modified_gmt":"2016-05-12T10:23:22","slug":"autotrasporto-clausola-adeguamento-gasolio-il-dottor-finocchi-ministero-dei-trasporti-spiega-come-applicarla","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/www.cnaavellino.it\/cnaavellino\/2016\/05\/12\/autotrasporto-clausola-adeguamento-gasolio-il-dottor-finocchi-ministero-dei-trasporti-spiega-come-applicarla\/","title":{"rendered":"Autotrasporto, clausola adeguamento gasolio: il dottor Finocchi (Ministero dei Trasporti) spiega come applicarla."},"content":{"rendered":"<p>Con la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di Stabilit\u00e0 2015) il legislatore, alla luce delle criticit\u00e0 derivanti dall\u2019applicazione della disciplina sui costi minimi e tenuto conto della relativa pronuncia della Corte di Giustizia europea, ha novellato l\u2019art. 83 bis del D.L. 112\/2008 convertito dalla legge 133\/2008, prevedendo l\u2019autonomia negoziale dei contraenti nella determinazione del corrispettivo del servizio di trasporto (comma 4 dell\u2019articolo 83 bis: \u00ab<em>Nel contratto di trasporto \u2026 i prezzi e le condizioni sono rimessi all\u2019autonomia negoziale delle parti, tenuto conto dei principi di adeguatezza in materia di sicurezza stradale e sociale<\/em>\u00bb).<\/p>\n<p>Il comma 5 dello stesso art. 83 bis delinea un meccanismo di adeguamento automatico del corrispettivo<strong>\u00a0sulla base delle sole variazioni del prezzo del gasolio e delle tariffe autostradali\u00a0<\/strong>laddove<strong>\u00a0il contratto preveda prestazioni di trasporto da effettuarsi in un arco temporale superiore ai 30 giorni<\/strong>.<\/p>\n<p>Nello specifico la parte di corrispettivo corrispondente al costo del carburante sostenuto dal vettore, e risultante da quanto riportato nella fattura, dovr\u00e0 essere adeguata in base alle oscillazioni intervenute nel prezzo del gasolio che\u00a0<strong>superino del 2% il valore preso a riferimento al momento della conclusione del contratto<\/strong>\u00a0o dell\u2019ultimo adeguamento effettuato.<\/p>\n<p>\u00c8 oggetto di discussione fra gli addetti ai lavori se detta clausola s\u2019imponga comunque alla volont\u00e0 dei contraenti (e quindi debba essere considerata inderogabile), ovvero se possa essere liberamente derogata dalla conforme volont\u00e0 dei contraenti, soprattutto alla luce della piena riaffermazione del principio della piena liberalizzazione del corrispettivo del servizio di trasporto (<em>i.e.<\/em>\u00a0dell\u2019autonomia negoziale delle parti il che \u00e8 lo stesso) come da previsione del comma 4 dello stesso art. 83 bis.<\/p>\n<p>Al riguardo pu\u00f2 senz\u2019altro dirsi che\u00a0<strong>la stessa previsione della pubblicazione, con cadenza mensile, nel sito\u00a0<em>internet<\/em>\u00a0del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dei valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio<\/strong>\u00a0delle imprese di autotrasporto per conto di terzi,\u00a0<em>ex<\/em>\u00a0articolo 1, comma 250 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di Stabilit\u00e0 2015),<strong>costituisce un chiaro segnale, da parte dei pubblici poteri, circa la legittimit\u00e0 di una contrazione della libert\u00e0 di contrattazione fra vettori e committenti<\/strong>\u00a0quando sia in gioco la<strong>tutela di interessi costituzionalmente rilevanti come la sicurezza<\/strong>\u00a0e l\u2019incolumit\u00e0 dei cittadini e degli utenti della strada, a maggior ragione dopo l\u2019abolizione del regime dei costi minimi di sicurezza che alla tutela di quell\u2019esigenza era preordinato.<\/p>\n<p>A corroborare ulteriormente tale assunto deve ricordarsi come l\u2019art. 4 del Decreto legislativo n. 286\/2005 conferma la centralit\u00e0 del principio di tutela della sicurezza della circolazione stradale, stabilendo che \u00ab<strong><em>sono nulle le clausole del contratto di trasporto che comportano modalit\u00e0, condizioni di esecuzione delle prestazioni contrarie alle norme sulla circolazione stradale<\/em><\/strong><em>\u00bb<\/em>.<\/p>\n<p>Sostanzialmente nello\u00a0<strong>stesso ordine di idee si pongono anche la normativa e la giurisprudenza comunitaria\u00a0<\/strong>che della sicurezza in tutti i suoi aspetti (e quindi anche di quella stradale e sociale) hanno fatto un principio cardine dell\u2019ordinamento cui gli Stati membri devono conformarsi.<\/p>\n<p>Infatti, la giurisprudenza comunitaria ha ritenuto legittimo l\u2019intervento dei pubblici poteri con<strong>effetti limitativi sulla sfera giuridica dei privati ove fossero in gioco rilevanti interessi<\/strong>consacrati come tali dagli stessi Trattati europei come nel caso della sicurezza stradale e sociale (alla cui tutela \u00e8 finalizzato lo stesso art. 83 bis).<\/p>\n<p>Avuto riguardo dunque alla centralit\u00e0 del legame fra le condizioni e i prezzi del servizio di trasporto e le finalit\u00e0 di tutela della sicurezza della circolazione stradale nei termini e alle condizioni di cui al comma 4 dell\u2019art. 83\u00a0<em>bis<\/em>\u00a0nella sua nuova formulazione,\u00a0<strong>\u00e8 possibile ritenere<\/strong>\u2013 anche se l\u2019inderogabilit\u00e0 non \u00e8 testualmente richiamata nella norma \u2013\u00a0<strong><u>che la clausola di adeguamento del costo del gasolio\u00a0<em>ex<\/em>\u00a0comma 5 (e dei pedaggi autostradali) si debba imporre necessariamente alla volont\u00e0 delle parti<\/u><\/strong>.<\/p>\n<p>A conferma di quanto precede pu\u00f2 richiamarsi il principio di cui all\u2019art. 1339 codice civile in<strong>materia di inserzione automatica di clausole nel contratto<\/strong>, di cui il caso del comma 5 dell\u2019art. 83 bis pu\u00f2 costituire un\u2019applicazione. Si tratta, in altre parole, di\u00a0<strong>un\u2019integrazione in funzione della tutela di interessi preminenti dell\u2019ordinamento<\/strong>\u00a0comunque prevalenti sulla volont\u00e0 delle parti, tanto pi\u00f9 in materia di tutela sicurezza stradale e sociale.<\/p>\n<p>Nello stesso tempo occorre rilevare che la previsione di adeguamento del corrispettivo prevista nel comma 5 dell\u2019articolo 83 bis\u00a0<strong>\u00e8 priva di sanzione<\/strong>; mentre lo stesso articolo, quando al comma 12 richiama i termini di pagamento del corrispettivo relativo ai contratti di trasporto di merci su strada, oltre a disporre apposite sanzioni ai commi successivi, stabilisce esplicitamente che \u00ab<strong><em>\u00e8 esclusa qualsiasi diversa pattuizione tra le parti \u2026<\/em><\/strong>\u00bb.<\/p>\n<p>Alla luce di quanto sopra, in considerazione della complessit\u00e0 della questione interpretativa, cui afferiscono interessi sensibili e delicati per l\u2019ordinamento giuridico, sino a quando non interverranno pronunce di merito e di legittimit\u00e0 da parte dell\u2019Autorit\u00e0 giudiziaria\u00a0<strong>non pu\u00f2 darsi una interpretazione certa e definitiva<\/strong>.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong><em>Enrico Finocchi\u00a0<\/em><\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Con la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di Stabilit\u00e0 2015) il legislatore, alla luce delle criticit\u00e0<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":"","_links_to":"","_links_to_target":""},"categories":[13],"tags":[],"post_badge":[],"post_folder":[],"class_list":["post-397","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-fita"],"featured_image_urls":{"full":"","thumbnail":"","medium":"","medium_large":"","large":"","1536x1536":"","2048x2048":"","morenews-featured":"","morenews-large":"","morenews-medium":""},"author_info":{"info":["CNA FITA\/CAT"]},"category_info":"<a href=\"http:\/\/www.cnaavellino.it\/cnaavellino\/category\/fita\/\" rel=\"category tag\">Fita<\/a>","tag_info":"Fita","comment_count":"0","_links":{"self":[{"href":"http:\/\/www.cnaavellino.it\/cnaavellino\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/397","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"http:\/\/www.cnaavellino.it\/cnaavellino\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"http:\/\/www.cnaavellino.it\/cnaavellino\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/www.cnaavellino.it\/cnaavellino\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/www.cnaavellino.it\/cnaavellino\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=397"}],"version-history":[{"count":1,"href":"http:\/\/www.cnaavellino.it\/cnaavellino\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/397\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":398,"href":"http:\/\/www.cnaavellino.it\/cnaavellino\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/397\/revisions\/398"}],"wp:attachment":[{"href":"http:\/\/www.cnaavellino.it\/cnaavellino\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=397"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"http:\/\/www.cnaavellino.it\/cnaavellino\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=397"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"http:\/\/www.cnaavellino.it\/cnaavellino\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=397"},{"taxonomy":"post_badge","embeddable":true,"href":"http:\/\/www.cnaavellino.it\/cnaavellino\/wp-json\/wp\/v2\/post_badge?post=397"},{"taxonomy":"post_folder","embeddable":true,"href":"http:\/\/www.cnaavellino.it\/cnaavellino\/wp-json\/wp\/v2\/post_folder?post=397"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}