Pubblicità contributi pubblici imprese associate

La legge 124/2017 (commi da 125 a 129) prevede la pubblicazione, entro il 30 giugno di ogni anno, dell’elenco completo e dettagliato degli aiuti e contributi pubblici ricevuti (erogati e incassati) nell’esercizio dell’attività di impresa nel corso dell’anno precedente.

I soggetti che hanno l’obbligo sono tutti quelli iscritti al Registro delle imprese:

  • società di Capitali (Spa, Srl, Sapa);
  • società di persone (Snc, Sas);
  • ditte individuali esercenti attività di impresa;
  • società cooperative (incluse le cooperative sociali).

Oltre che Enti Non Commerciali e Cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri.

Sono oggetto di pubblicazione tutti gli aiuti di Stato purché l’importo complessivo sia superiore a 10.000€. Se invece i singoli aiuti tra di loro sommati non superano i 10.000€ complessivi non vi è obbligo di pubblicazione per nessuno di questi.

L’importo è su base annua e deve essere conteggiato secondo il criterio di cassa (erogati / incassati) e non sulla base della concessione.

Sono soggetti all’obbligo i seguenti aiuti/contributi: sovvenzioni; sussidi; contributi (inclusi i contributi in conto capitale, conto esercizio e/o conto interessi); vantaggi (incluse, ad esempio, le garanzie pubbliche su finanziamenti ricevuti, nonché, l’utilizzo di beni pubblici a condizioni di vantaggio rispetto ai prezzi di mercato).

Non sono soggetti all’obbligo di pubblicazione i vantaggi fiscali che spettano alla generalità delle imprese (es. Credito imposta beni strumentali).

La pubblicazione, ove ne sussista l’obbligo, andrà effettuata sul proprio sito internet aziendale, mentre per i soggetti che non hanno un proprio sito internet, possano provvedere alla pubblicazione sul sito internet delle Associazioni di Categoria alle quali aderiscono.

Le società di capitali che redigono il bilancio in forma ordinaria (spa e srl di grandi dimensioni) assolvono all’obbligo di pubblicità indicando i contributi nella nota integrativa di bilancio.

Per ogni aiuto ricevuto devono essere fornite/pubblicate le seguenti informazioni:

  • denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente;
  • denominazione e codice fiscale del soggetto erogante;
  • somma incassata o valore del vantaggio fruito (per ogni singolo rapporto giuridico sottostante);
  • data di incasso;
  • causale (ovvero una breve descrizione del tipo di vantaggio/titolo alla base dell’erogazione ricevuta).

Le imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato e aiuti de Minimis, soggetti all’obbligo di pubblicazione nel “Registro nazionale degli aiuti di Stato” di cui all’articolo 52 L. 234/2012, possono adempiere agli obblighi pubblicitari previsti dalla norma, semplicemente indicando sul sito internet l’esistenza di tali aiuti, senza il bisogno di fornire informazioni dettagliate mediante tale dicitura:

“La società ha ricevuto benefici rientranti nel regime degli aiuti di Stato e nel regime de minimis per i quali sussiste l’obbligo di pubblicazione nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato di cui all’art. 52 della L. 234/2012.”

Attenzione: a partire dal 1° gennaio 2020 la norma prevede, a carico di coloro che violano l’obbligo di pubblicazione:

–       la sanzione amministrativa pecuniaria pari all’1% degli importi ricevuti, con un importo minimo di 2.000€;

–       la sanzione accessoria di adempiere all’obbligo di pubblicazione.

Qualora il trasgressore non proceda alla pubblicazione ed al pagamento della sanzione pecuniaria entro novanta giorni dalla contestazione, scatterà la sanzione aggiuntiva che consiste nella restituzione integrale dei contributi e degli aiuti ricevuti

2020_Trasparenza-contributi-pubblici_Modello-per-comunicazione-da-compilare ed inviala alla seguente email: avellino@cna.it